Era metà dicembre del 2023 quando il sindaco Filippo Mario Stirati inviava ad Anas una richiesta per poter uniformare il limite di velocità della variante della strada statale Pian d’Assino a 90 chilometri orari sull’intero tratto, compreso quello che verrà interessato dall’installazione degli autovelox. Lungo la Pian d’Assino, adoggi, il limite è a tratti a 70 chilometri orari e a tratti a 90 chilometri orari.
“Come è noto – si legge nella lettera scritta da Stirati ad Anas – questa Amministrazione Comunale si è impegnata a realizzare un progetto per l’installazione di postazioni fisse adibite al controllo della velocità lungo la strada soggetta alla vostra gestione. Orbene, tale progetto intende rispondere alle continue sollecitazioni pervenute dall’opinione pubblica, ovviamente e comprensibilmente colpita dalla gravità di alcuni incidenti che vi si sono verificati. Resta comunque chiaro che tra le varie concause che hanno provocato i vari eventi, le maggiori riguardano le condotte di guida degli utenti della strada, che tendono ad effettuare pericolose manovre di sorpasso su una carreggiata a doppio senso di marcia. E’ inutile ricordare che la statale 219 è una strada extraurbana locale sulla quale, ai sensi dell’articolo 142 del Codice della strada, può essere imposto il limite massimo di velocità a 90 chilometri orari. Lungo la Pian d’Assino, il limite è a tratti a 70 chilometri e a tratti a 90 chilometri orari. In vista dell’installazione del sistema di controllo della velocità, appare opportuno uniformare il limite a 90 chilometri orari sull’intero tratto, in considerazione del fatto che ciò porterebbe gli utenti della strada ad un maggiore rispetto della prescrizione e anche probabilmente a evitare le pericolose manovre di sorpasso che si verificano attualmente in presenza di veicoli circolanti entro i 70 chilometri orari a oggi imposti. Del resto, si tratta di un rettilineo con ampi tratti a visuale libera e privo di intersezioni a raso, dato che gli accessi e le uscite sono tutti provvisti di rampe sulle quali vige correttamente il limite a 40 chilometri orari. In tal senso sarà sufficiente ricordare quanto già considerato da una direttiva del Ministero dei Trasporti:“La necessità di imporre una limitazione deve scaturire da effettive e reali necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il sospetto, non sempre infondato, che la finalità dello stesso non sia di natura tecnica e per il miglioramento della sicurezza, quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico per effetto del rilevamento di numerose infrazioni. Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza. Peraltro l’esperienza insegna che l’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale non sempre sono associati ad una maggiore sicurezza, anzi, sono sistematicamente disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, alla irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento”.
Nelle scorse settimane l’Anas ha risposto a tale lettera dando parere negativo, espresso da parte del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria. “Qualora Anas dovesse tenere la medesima posizione – spiega oggi il sindaco – si anticipa che questa amministrazione intende interessare, ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Lo stesso infatti, come recentemente ribadito con direttiva sulla disciplina dei limiti di velocità del 2 febbraio 2024, mantiene “il potere di modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 142 del Codice della strada”.
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