E’ da considerare illegittima la multa fatta con l’autovelox. Lo ha stabilito il giudice di pace di Perugia che ha accolto il ricorso di un automobilista multato di 190 euro e con tre punti decurtati dalla patente.
L’automobilista, difeso dall’avvocato Chiara Casaglia, ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento del verbale del 18 dicembre del 2021, emesso dal Comando di Polizia locale presso il Comune di Valfabbrica con il quale veniva contestata la violazione per aver circolato alla velocità di 120,65 chilometri orari, calcolata al netto della tolleranza strumentale prevista pari al 5 per cento con un minimo di 5 chilometri orari, superando il limite massimo di 10,65 chilometri orari mentre procedeva in località Valfabbrica, variante della strada statale 318. Dalla documentazione fotografica risultava una velocità rilevata dallo strumento di 127,00 chilometri orari.
L’automobilista ha contestato quella multa perché nei verbali è stata omessa l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’utilizzo dell’autovelox in quel tratto di strada. Nel verbale manca anche l’indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata. Contestato inoltre il fatto che la postazione di controllo non risultasse visibile né preventivamente segnalata attraverso idonei cartelli, così come previsto dalla normativa in vigore. La visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità – è specificato – è condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione, in difetto di questo requisito, come deciso dalla Cassazione con sentenza numero 25.392 del 2017.
Secondo il ricorrente, infatti, l’autovelox risultava collocato singolarmente sopra il secondo dei due cavalcavia che attraversano la strada, in prossimità dell’uscita di Valfabbrica, direzione Perugia. Il segnale, anch’esso temporaneo e montato a discrezione del Comune, che avverte della presenza dell’autovelox, risultava invece collocato dopo lo stesso cavalcavia a margine della carreggiata e precisamente nell’area verde in zona. L’automobilista che procede in direzione Perugia – stando alla sentenza del giudice di pace – non ha alcuna possibilità di vedere l’autovelox che, oltre a trovarsi sopra il livello della strada rivolto verso Perugia e non verso l’automobilista, si trova posizionato sul lato esterno del cavalcavia e non è preceduto da opportuna segnaletica, posizionata invece, successivamente e a margine della carreggiata. Nel momento in cui l’automobilista vede il cartello che segnala l’autovelox, lo ha già oltrepassato, senza poter adeguare la propria condotta di guida.
In quel tratto di strada, inoltre, c’è il fatto che “non risulta la presenza di segnaletica per avvertire dell’esistenza del controllo elettronico della velocità e la postazione risulta temporanea, montata sul posto a discrezione del Comune, tale da apparire nella fattispecie più idonea a trarre in inganno l’ignaro automobilista, che non a tutelare la sicurezza stradale”.
Il Comune di Valfabbrica prospetta l’opposizione a questa sentenza del giudice di pace di Perugia, dopo aver visto in altre due occasioni rigettati i ricorsi inoltrati dagli automobilisti. In questo momento il Comune di Valfabbrica si trova con due ricorsi respinto degli automobilisti ed è nei tempi tecnici per fare opposizione a due ricorsi che sono stati accolti in prima istanza.
Hai domande?
Trovaci sui social o Contattaci e ti risponderemo il prima possibile.