L’Amministrazione Comunale ha deciso di andare avanti, dopo l’altolà della UilFpl sui criteri di ripartizione dei fondi ai dipendenti del Comune esclusi i dirigenti (ballano 200mila euro), e ha convocato le parti per la firma definitiva dell’accordo, peraltro già sottoscritto con una minoranza e senza la Rsu, per venerdì 29 dicembre alle 11. Nessuna risposta è arrivata dal Comune alla lettera firmata dal segretario territoriali UilFpl, Andrea Russo, e dalla componente UilFpl della Rsu, che conta 6 rappresentanti su 8.
Si è fatta invece sentire Elisa Floridi, funzionario responsabile della Polizia Locale, che ha chiesto alla componente maggioritaria della Rsu di “indicare gli estremi della sentenza del Tribunale di Spoleto citata o, meglio ancora, allegarla. E’ pur vero che il nostro ordinamento non si basa sul common law e quindi le sentenze fanno stato solo tra le parti coinvolte e relativamente al caso specifico condotto innanzi al giudice e non hanno pertanto natura vincolante per quanto riguarda simili futuri casi a venire (gli antichi giuristi romani, puntuali come sempre, resero superbamente questo concetto con res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest), però sarebbe interessante poter analizzare il petitum e la causa petendi della fattispecie concretamente sottoposta all’attenzione del Giudice del lavoro spoletino per verificarne eventuali assonanze con la questione che state contestando. Da informazioni fornitami da un collega, mi risulta che la sentenza citata sia stata impugnata dal Commissario prefettizio Tombesi: risponde al vero? E, se si, il giudizio di impugnativa come si è concluso?”.
Il segretario territoriale Andrea Russo ha risposto indicando la sentenza del tribunale di Spoleto, sezione Lavoro, decreto 11 luglio 2021, relatrice D’Auria. Il giudizio d’impugnativa si è estinto l’11 gennaio 2022 a seguito della presa d’atto da parte del giudice Federico Falfari, della sottoscrizione del contratto decentrato da parte della Rsu all’unanimità. In pratica, il Comune di Spoleto ha preso atto della nullità dell’accordo firmato senza la Rsu e ha quindi proceduto a sottoscrivere un diverso accordo insieme alla Rsu. Nelle more, si è applicata l’ultrattività dell’ultimo contratto sottoscritto dalla Rsu. Ritengo utile allegare un approfondimento sul provvedimento in parola pubblicato dal Centre for the Study of European Labour Law Massimo D’Antona nel corso del corrente anno, a firma dell’avvocato Lisa Taschini; richiamo in particolare l’attenzione sul seguente brano, contenuto nelle conclusioni: la R.S.U. – come organismo unitario integrato – non può essere mai estromessa dalla firma dell’accordo, perché senza di essa l’accordo è nullo e improduttivo di effetti. Per questo motivo, considerato che qualsiasi lavoratore potrebbe chiedere al Giudice del lavoro di dichiarare la nullità di un contratto aziendale non sottoscritto dalla Rsu e della relativa pre-intesa, ritengo estremamente grave quanto sta accadendo e confido in un immediato ripensamento da parte dell’Amministrazione tramite il pieno coinvolgimento della Rsu. Penso sia inoltre utile evidenziare che il fatto di aver modificato l’art. 3 del contratto aziendale durante l’ultimo incontro, al quale la UilFpl non ha potuto partecipare, rispetto alla versione inizialmente proposta dall’Amministrazione, eliminando la parte in cui era esplicitamente previsto che per la validità dell’accordo fosse necessaria la sottoscrizione da parte della Rsu non è utile, per quanto sopra riportato, ad evitare la nullità del contratto ma, anzi, potrebbe lasciar trasparire un comportamento consapevolmente volto a cercare di limitare il ruolo e le prerogative della Rsu, nel momento in cui questa non ha ceduto al volere della parte datoriale”.
L’avvocato Taschini risulta collaborare anche con la Cgil e UilFpl reputa “singolare che la FpcCgil avalli questo comportamento dell’Amministrazione Stirati quando a tuti i livelli ha sempre sostenuto con forza l’obbligatorietà della firma della Rsu”.
La vicenda conferma sostanzialmente una tendenza all’interno del Comune di Gubbio a procedere attraverso codici e comportamenti particolareggiati e pressoché unici nel proprio genere, come a dire che si procede ritenendo di poter agire con libero arbitrio a piacimento.
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